Un’azienda con un solo dipendente può avere l’obbligo di garantire la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza. Nel 2026 la regola non dipende soltanto dal numero di addetti o dal livello di rischio, ma anche dalla corretta distinzione tra elezione dell’RLS, designazione del rappresentante territoriale e adempimenti del datore di lavoro.
La regola di base è più semplice di quanto sembri
- Ogni azienda o unità produttiva deve garantire un RLS, anche con un solo lavoratore.
- Fino a 15 lavoratori l’RLS è normalmente eletto direttamente oppure individuato a livello territoriale.
- Oltre 15 lavoratori l’elezione avviene tramite rappresentanze sindacali o direttamente tra i dipendenti.
- Se nessuno viene eletto, entra in gioco il RLST, cioè il rappresentante territoriale.
- L’RLS deve ricevere almeno 32 ore di formazione iniziale, oltre agli aggiornamenti previsti.

Quando l’RLS è obbligatorio in Italia
La risposta breve è questa: l’RLS deve essere previsto in tutte le aziende o unità produttive. Lo stabilisce l’articolo 47 del Decreto Legislativo 81/2008, senza fissare una soglia minima di dipendenti. Anche una microimpresa con una sola persona occupata deve quindi garantire una forma di rappresentanza per la sicurezza.
Questo non significa, però, che il datore di lavoro possa nominare autonomamente qualcuno. L’elezione o la designazione spettano ai lavoratori. Il datore deve informarli della possibilità di eleggere il rappresentante, mettere a disposizione le condizioni necessarie e rispettare la scelta effettuata, senza imporre un candidato.
La distinzione è importante. L’obbligo aziendale riguarda la presenza della rappresentanza, mentre l’elezione dell’RLS interno è un’iniziativa dei lavoratori. Il Ministero del Lavoro ha ribadito nel 2024 che il datore non può costringere i dipendenti a procedere all’elezione, ma non può nemmeno ignorare il problema se nessuno accetta l’incarico.
La soglia dei 15 lavoratori cambia la procedura
Il numero degli addetti non decide se l’RLS sia obbligatorio, ma stabilisce come viene individuato. La soglia prevista dalla legge è di 15 lavoratori e va calcolata secondo i criteri dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 81/2008, non semplicemente contando tutte le persone che entrano ogni giorno in azienda.
| Dimensione dell’azienda | Modalità ordinaria | Alternativa se manca l’elezione |
|---|---|---|
| Fino a 15 lavoratori | Elezione diretta tra i lavoratori oppure RLS territoriale | Intervento del RLST |
| Oltre 15 lavoratori | Elezione o designazione tramite RSA o RSU; in assenza, elezione interna | Intervento del RLST |
| Da 201 a 1.000 lavoratori | Almeno 3 RLS | Modalità definite anche dalla contrattazione collettiva |
| Oltre 1.000 lavoratori | Almeno 6 RLS | Possibili incrementi previsti dal contratto collettivo |
Fino a 15 lavoratori è frequente che una persona venga eletta direttamente dai colleghi. In alternativa, più aziende dello stesso territorio o comparto possono fare riferimento a un RLS territoriale. Sopra i 15 addetti, invece, la presenza di RSA o RSU diventa il canale ordinario per la designazione.
Leggi anche: Ambiente di lavoro tossico - segnali e strategie per intervenire
Come si calcolano i lavoratori
Il conteggio può richiedere attenzione. I lavoratori somministrati e quelli a tempo parziale, per esempio, si computano in base alle ore effettivamente lavorate secondo le regole dell’articolo 4. Alcune categorie, come determinati volontari, lavoratori autonomi o lavoratori in prova, possono essere escluse dal calcolo.
In caso di dubbio, io non userei mai il numero indicato nel semplice organigramma. È più prudente verificare il CCNL applicato, la tipologia dei rapporti e la struttura dell’unità produttiva, soprattutto quando l’azienda è vicina alla soglia dei 15 lavoratori.
Se nessuno si candida, l’obbligo non scompare
È uno dei casi che genera più confusione. Se i lavoratori non eleggono un RLS interno, l’azienda non può limitarsi a scrivere nel DVR che “l’RLS non è presente”. Le funzioni vengono svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, indicato spesso con la sigla RLST.
Il datore di lavoro deve quindi attivare la procedura prevista dal sistema territoriale o dall’organismo paritetico di riferimento. Le modalità pratiche possono dipendere dal settore e dalla contrattazione collettiva, ma il principio resta uguale: l’assenza di un eletto interno non elimina la rappresentanza.
Le aziende prive di RLS interno partecipano inoltre al fondo previsto dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 81/2008, con un contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla norma. Non si tratta quindi di un’opzione gratuita o di una semplice formalità amministrativa.
La soluzione territoriale può essere utile per le microimprese, ma non è un sostituto “di comodo” da scegliere a prescindere. Se i lavoratori sono disponibili a eleggere un rappresentante interno, questa strada permette spesso un confronto più diretto sui rischi reali dell’ambiente di lavoro.
Che cosa fa davvero il rappresentante per la sicurezza
L’RLS non è il responsabile della sicurezza aziendale e non prende il posto del datore di lavoro, dell’RSPP o del medico competente. Il suo ruolo è di rappresentanza, consultazione e partecipazione: porta nel sistema di prevenzione il punto di vista di chi svolge concretamente le mansioni.Tra le sue attribuzioni rientrano l’accesso ai luoghi di lavoro, la consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi, la partecipazione alle riunioni periodiche e la possibilità di ricevere informazioni su infortuni, macchinari, sostanze pericolose e misure di prevenzione.
In pratica, l’RLS dovrebbe essere coinvolto prima dell’approvazione o della modifica del DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi. Deve inoltre essere consultato sull’organizzazione della formazione e sulla designazione degli addetti alle emergenze, al primo soccorso e alla prevenzione incendi.
Un errore frequente consiste nel convocarlo soltanto quando arriva un’ispezione. A mio avviso è un approccio poco utile: un RLS coinvolto durante l’analisi dei rischi può segnalare problemi che non emergono dai documenti, come procedure impossibili da seguire, DPI scomodi o prassi informali diventate abitudini.
Formazione, numero degli RLS e comunicazione all’INAIL
Una volta eletto o designato, l’RLS deve ricevere una formazione iniziale minima di 32 ore, con una parte dedicata ai rischi specifici dell’attività produttiva. La formazione deve fornire strumenti concreti per leggere il DVR, comprendere i principali pericoli e partecipare al confronto con l’azienda.
Per gli aggiornamenti annuali, la misura ordinaria è di almeno 4 ore per le aziende da 15 a 50 lavoratori e di almeno 8 ore per quelle con più di 50 lavoratori, salvo regole più favorevoli del contratto collettivo. Per le imprese sotto i 15 lavoratori occorre verificare quanto stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile.
La legge prevede anche un numero minimo di rappresentanti. Fino a 200 lavoratori ne basta uno, da 201 a 1.000 ne servono almeno tre, mentre oltre 1.000 il minimo sale a sei. Gli accordi collettivi possono stabilire numeri superiori o modalità più articolate.
Dopo una nuova elezione o designazione, il datore di lavoro deve comunicare il nominativo all’INAIL tramite la procedura telematica. La comunicazione va aggiornata quando cambia il rappresentante, non ogni anno in modo automatico. Conviene conservare la ricevuta insieme alla documentazione sulla sicurezza.
Gli errori HR da evitare prima di una verifica
Il primo errore è pensare che sotto i 15 dipendenti l’RLS non sia necessario. La soglia modifica la procedura, non cancella l’obbligo di garantire la rappresentanza.
Il secondo è nominare un lavoratore senza una vera elezione o designazione. Anche in una realtà piccola è utile predisporre una comunicazione ai dipendenti, raccogliere l’esito della consultazione e conservare un verbale firmato.
Un altro problema nasce nelle aziende con più sedi. L’unità produttiva può essere una struttura dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. In questi casi non sempre basta un unico RLS per tutta l’impresa, perché il contratto collettivo e l’organizzazione concreta possono richiedere una rappresentanza distinta.
- Indicare nel DVR che l’RLS “non è previsto” senza attivare la procedura territoriale.
- Confondere l’RLS con l’RSPP o con il preposto.
- Non documentare l’elezione dei lavoratori.
- Omettere la formazione iniziale o gli aggiornamenti.
- Non consultare il rappresentante prima della valutazione dei rischi.
- Dimenticare la comunicazione all’INAIL dopo una nuova nomina.
Per una gestione HR ordinata, io terrei una piccola scheda aggiornata con sede, numero dei lavoratori computabili, data dell’elezione, formazione svolta, nominativo comunicato all’INAIL e riferimenti del RLST. Bastano pochi dati, ma aiutano a evitare incongruenze durante una verifica.
La checklist che chiude correttamente il tema RLS
Per capire quale soluzione adottare, verifica prima il numero dei lavoratori secondo l’articolo 4 e controlla se esistono più unità produttive autonome. Poi informa i lavoratori, raccogli l’eventuale elezione interna e verifica il CCNL per formazione, permessi e aggiornamenti.
Se nessuno viene eletto, attiva il RLST e considera gli obblighi contributivi collegati. Se invece l’RLS è presente, assicurati che abbia ricevuto la formazione prevista, che venga consultato sul DVR e che il suo nominativo sia stato comunicato all’INAIL.
La risposta alla domanda su quando sia obbligatorio l’RLS, quindi, è netta: la rappresentanza deve essere garantita in ogni azienda o unità produttiva. Quello che cambia con le dimensioni è il modo in cui viene organizzata, non la necessità di dare ai lavoratori una voce concreta sulla sicurezza.